Amministrazione condomini Milano
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Le auto elettriche in condominio


La relazione tecnica

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La normativa - Circolare dei VVf

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La soluzione 

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DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

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Inferiate e decoro architettonico.

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Il condominio può opporsi alla richiesta di installare delle inferriate esterne a protezione delle finestre della abitazione se alcuni le definiscono esteticamente brutte?


http://www.laleggepertutti.it/30655_inferriate-sui-balconi-al-primo-piano-e-decoro-architettonico

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La casa degli italiani sempre più piccola.

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In 6 anni le superfici degli immobili acquistati si sono ridotte del 10%.

http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2013-05-21/casa-italiani-sempre-piccola-122059.php?uuid=AbGcymxH

Dove lo butto ? AMSA risponde.

AMSA raccolta differenziata
AMSA raccolta differenziata
Indicazioni AMSA per la raccolta differenziata

http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/trova_risolvi/dovelobutto/

Anagrafe condominiale.

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Le novità del Codice Civile che riguardano il Condominio prevedono che l'amministratore dovrà "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili "

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Lo stressometro del condominio: metti alla prova le tue relazioni con i vicini

Il test promosso dal Sole 24 Ore

Biciclette in condominioBiciclette in condominio
BICICLETTE IN CONDOMINIO

Come si deve comportare un condomino che abita in un condominio dove è vietato lasciare le bici in cortile?

La prima possibilità è quella di seguire la strada obbligata per tutti i condomìni: porre la questione all'ordine del giorno di un'assemblea e chiedere una modifica del regolamento. Questa è infatti una soluzione da preferire in ogni caso, perché elimina il contrasto tra le disposizioni interne e quelle (eventuali) comunali e fa sì che tutti i condomini prendano parte alla decisione. La modifica è consigliabile anche qualora sia un regolamento assembleare a prevedere il divieto (in maniera quindi illegittima). Se questo infatti non può vietare il parcheggio delle bici, può normare le modalità di utilizzo del deposito. Cosa auspicabile in quanto l'art. 1102 c.c. prevede che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». È difficile che una o poche biciclette non permettano il "pari uso" agli altri o snaturino le caratteristiche del cortile, ma è chiaro che le bici non possono invadere tutto lo spazio in maniera indisciplinata o essere disposte in modo da ledere il decoro dell'edificio. Trattandosi di modifiche che non incidono sui diritti di proprietà, occorre il consenso della maggioranza degli intervenuti all'assemblea e la metà dei millesimi.


Debiti del precedente proprietario verso il condominioDebiti del precedente proprietario verso il condominio
DEBITI DEL VECCHIO PROPRIETARIO

Cassazione civile , sez. II, sentenza 09.11.2009 n° 23686 Colui che vende l'appartamento non può essere raggiunto da Decreto Ingiuntivo per morosità in quanto non è più condómino. Infatti così come indicato dalla sentenza Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23345  .... se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma ....     Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. 23345/08) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ., è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo. Nella specie, poiché il G. ha venduto il **** (l'immobile e le spese richieste sono state deliberate il 28.5.2002, quando il ricorrente non era più proprietario dell'immobile, il decreto ingiuntivo non poteva più essere né chiesto né emesso nei suoi confronti. Né per le ragioni suddette, può in tema di condominio essere ammessa la figura del condomino "APPARENTE".  In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altro G.d.P. di Viareggio che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

L'acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell'ambulatorietà passiva, come di norma nell'art. 63, att. C.C.. Cassazione Sez. III n. 1956 del 22/02/2000

Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi condominiali precedenti  Cassazione civile Sentenza 18/08/2005, n. 16975)
L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido con il dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio, è una norma speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104, ultimo comma, cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di tempo, in solido con il cedente, a pagare i contributi dovuti dal cedente e non versati.
Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione dell’art. 63, co. 2°, disp. Att. cod. civ. poiché il rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto dalle norme sul condominio.

ripartizione spese tra vecchi e nuovo proprietario
http://www.fanpage.it/pagamento-spese-condominiali-ordinarie-straordinarie-vendita-immobile/

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Mediazione obbligatoria per le liti in condominio


Articolo del Sole 24 ore

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Quando il rispetto del decoro blocca il condizionatore.

Il Sole 24 Ore affronta un tema "caldo" . E' ammissibile installare i condizionatori in facciata ?

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Casa e condominio: novità introdotte dal decreto Destinazione Italia -

Il Governo ha appena emanato un Decreto Legge [1] con importanti novità in materia di immobili. Vediamo di che si tratta e da quando vanno considerate in vigore le nuove norme.   Condominio. Riforma della riforma Avevamo in precedenza spiegato quali sono le disposizioni che cambiano in tema di condominio, che vanno già ad incidere sulla riforma approvata la scorsa estate (leggi l’articolo “Al via le modifiche delle norme sul condominio”). Tra le novità più importanti c’è la possibilità di versare un po’ alla volta, in base allo stato di avanzamento dei lavori, le somme richieste dalla ditta appaltatrice per la manutenzione straordinaria dell’edificio. La regola prevista dalla riforma, infatti, prevedeva originariamente che, per questo tipo di opere, si dovessero raccogliere tutti (e subito) i fondi necessari tra i proprietari degli immobili in condominio al momento dell’incarico all’impresa; ciò, però, avrebbe finito col mettere in difficoltà sia le finanze di tanti cittadini quanto gli amministratori, che si vedevano costretti a dover magari rinviare lavori anche urgenti o a procedere con gli atti ingiuntivi.   Altre modifiche di rilievo sono rappresentate: - dall’abbassamento del quorum necessario a deliberare in assemblea le opere per il risparmio energetico: basterà infatti la maggioranza costituita da un terzo degli intervenuti che abbiano almeno un terzo dei millesimi dell’intero edificio delle regole sul condominio; - dalla semplificazione del registro di anagrafe condominiale che non dovrà più contenere i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle singole proprietà individuali, ma soltanto di quelle comuni; - dalla formazione professionale degli amministratori di condominio, rimessa a un futuro decreto del Ministero della Giustizia; - dalle sanzioni in materia di violazione del regolamento condominiale, le quali saranno deliberate dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi del fabbricato.   Il decreto prevede che tutte queste novità in materia di condominio entrino in vigore da subito pertanto, da oggi, chi si accinge a sedersi in assemblea di condominio dovrà fare i conti con le nuove norme.   Vendite e locazioni salve anche senza Ape Tirano un sospiro di sollievo professionisti e acquirenti di immobili nel caso in cui l’atto di compravendita o il contratto di locazione non abbia allegato l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) ossia quel documento nel quale sono riportati i dati tecnici di rendimento energetico dell’immobile oggetto di trattativa. Dal giugno scorso infatti molte trattative immobiliari si erano arrestate dinnanzi alla mancanza dell’Ape che avrebbe comportato la nullità dell’atto in via di conclusione fra le parti. Come anticipato in un precedente articolo (leggi “APE: il contratto non è più nullo”), il Decreto del Governo interviene invece per restituire efficacia ai contratti mancanti di Ape, sostituendo la nullità con una semplice sanzione amministrativa a carico di entrambi i contraenti in solido e in parti uguali fra loro.   La sanzione potrà essere pagata da una qualsiasi delle parti anche in caso di contratto già concluso, sempre in assenza di Ape, bloccando in tal modo un’eventuale causa iniziata per sentir dichiarare la nullità del contratto: quest’ultima possibilità è tuttavia concessa solo nel caso in cui la nullità non sia stata pronunciata in via definitiva da un Tribunale. Anche questa norma del Decreto entra in vigore da subito e non ha bisogno di altre disposizioni attuative. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/44478_casa-e-condominio-novita-introdotte-dal-decreto-destinazione-italia#sthash.SMxmetzG.dpuf

Privacy in condominio
Privacy in condominio
Privacy nel condominio. Scarica il testo del Garante

Linee guida ANACI per distacco dal riscaldamento centralizzato

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Decoro architettonico in condominio

Balconi aggettanti

Decoro architettonico facciate condominialiDecoro architettonico facciate condominiali
                           

​In tema di condominio degli edifici, la tutela del decoro architettonico - di cui all´art. 1120, secondo comma  codice civile - é stata disciplinata in considerazione della apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell´edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia, e della consequenziale diminuzione del valore dell´intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.

Ne consegue che il giudice , per un verso, deve adottare , caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e /o della parte di esso interessata , accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un´unitarietà di linee e di stile , suscettibile di significativa alterazione in rapporto all´innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso, menomandola , precedenti innovazioni.  
​
Per altro verso, deve accertare che l´alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell´insieme suscettibile d´un apprezzabile valutazione economica, mentre detta alterazione può affermare senza necessità di siffatta specifica indagine solo ove abbia riscontrato un danno estetico di rilevanza tale, per entità e/o natura, che quello economico possa ritenervisi insito.


(Cassazione 16098 del 2003)

Balconi aggettanti
Balconi aggettanti
​
 "I balconi aggettanti di un edificio in condominio, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condòmini quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso.

​Ancorchè, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili (Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno) 
"

(Cass.II sent.30-7-2004 n.14576)
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